I.F.S.

Impresa Formativa Simulata (I.F.S.) è un progetto didattico che riproduce all'interno del processo formativo, in aule-laboratorio, il concreto modo di operare di un azienda con la collaborazione di un impresa tutor-reale del territorio, che costituisce il modello di riferimento per ogni fase del ciclo di vita aziendale: dalla Business Idea al Bussines Plan, dall'Iscrizione alle Camere di Commercio all'Uffficio Registro, dalle transazioni commerciali alle operazioni finanziari fino agli adempimenti fiscali.

"IL PRESENTE PROGETTO OLTRE ALLA FINALITA' DIDATTICA, HA LO SCOPO DI PREVEDERE LA REALE COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' CHE POSSA INSERIRSI NEL MONDO DEL LAVORO."

STATUTO SOCIETA'

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, del giorno 1 del mese di settembre a Castelbuono. Avanti me dottor Rossi Mario notaio alla sede di Castelbuono, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo, sono presenti i signori:

Franco Rita, nata a Pollina il 18/09/1971 residente a Castelbuono in c/da Panarello c.f. FRNRTI71P58G797B

Di Gangi Valeria, nata a Petralia Sottana il 02/05/1987 residente a Castelbuono in via A. Montinari 9, c.f. DGNVLR87E42G511J

Gullo Alessandra, nata a Petralia Sottana il 26/08/1977 residente a Caccamo C/da Canalicchio n.49, c.f.GLLLSN77M66G511T;

Fesi Vincenzo, nato a Messina il 25/06/1974 residente a Castelbuono C/da Vinzeria , c.f.FSEVCN74H25F158F

Di Vuono Daniele, nato a Palermo il 25/09/1976 residente a Castelbuono in via San Paolo N. 54 c.f. DVNDNL77P25G273T

Di Gangi Alessia, nata a Cefalù il 21/03/1990 residente a Castelbuono in via Conceria n. 107 c.f. DGNLSS90C61C421P.

Aiosa Giovanna, nata a Castelbuono il 07/01/1972 residente a Castelbuono in Via Giovanni Falcone. c.f. SAIGNN72A47C067H

Restivo Dario, nato a Cefalù il 13/06/1993 residente Castelbuono in via Garibaldi n° 61, c.f. RSTDRA93H13C421J

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali convengono quanto segue.

I signori Di Gangi Valeria, Franco Rita, Gullo Alessandra, Fesi Vincenzo, Di Vuono Daniele, Di Gangi Alessia, Aiosa Giovanna, Restivo Dario, cittadini italiani, i sensi dell’articolo 2463-bis del codice civile, costituiscono una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione “CASTELBUONO AMBIENTE S.R.L.S.”, con sede in Castelbuono Via________________.



Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione, i comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in Castelbuono via________________.

Il capitale sociale è di Euro 800.00 (ottocento), la durata è fissata in anni trenta e la società ha per oggetto l'art. 2 dello Statuto allegato al presente atto con la denominazione “Allegato A”.


L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci.

Le finalità e l'organizzazione della società sono stabilite dalle norme contenute nello statuto che, debitamente sottoscritto ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A", così da formarne parte integrante e sostanziale.

Il capitale sociale, pari complessivamente ad Euro 800.00 (ottocento) è stato sottoscritto dai soci in parti uguali tra di loro.

A norma dell'art.11 dell'allegato statuto sociale, i soci nominano fino a revoca un Consiglio di Amministrazione composto da tre amministratori nominati nelle persone dai signori: Fesi Vincenzo, Franco Rita, Di Vuono Daniele, designando quale Presidente la signora Franco Rita e quale Vice Presidente il signor Di Vuono Daniele.

Firmato: 
Rita Franco
Daniele Di Vuono 
Vincenzo Fesi 
Valeria Di Gangi
Alessia Di Gangi
                     Dario Restivo
                     Giovanna Aiosa
                     Alessandra Gullo









ALLEGATO "A"
STATUTO CASTELBUONO AMBIENTE SRLS

Articolo 1
Denominazione
La società è denominata "CASTELBUONO AMBIENTE S.R.L.S.".

Articolo 2
Oggetto
Attività di gestione dei servizi per l’ecologia e l’ambiente e i servizi idrici, compresa la gestione dei servizi pubblici locali inerenti l’igiene urbana ed ambientale e i servizi idrici integrati;
Attività di gestione degli impianti per l’ecologia e l’ambiente e i servizi idrici, compresa la gestione di impianti di smaltimento , recupero, stoccaggio di rifiuti solidi di qualsiasi natura, sia pubblici che privati;
Attività di trasporto e di conferimento dei rifiuti di qualsiasi genere, da o verso impianti di recupero, trattamento o smaltimento;
Noleggio di mezzi, macchine e attrezzature per i servizi di l’igiene urbana ed ambientale, a favore di soggetti pubblici e privati;
Noleggio di impianti, macchinari e attrezzature per l’ecologia e l’igiene urbana ed ambientale, sia per conto delle pubbliche amministrazione che dei privati;
Attività di commercializzazione di impianti, macchine ed attrezzature di qualsiasi natura, per l’ecologia, i servizi di igiene urbana ed ambientale, i servizi idrici integrati;
Attività di progettazione e realizzazione di impianti per l’ecologia, l’igiene urbana ed ambientale e i servizi idrici, o bene connesso o strumentale alle predette attività';
Attività di consulenza verso enti pubblici e privati per la redazione di piani, studi, seminari, convegni, corsi di formazione di qualsiasi tipo, attività di comunicazione sociale, pubblicizzazione delle predette attività;
Organizzazione di eventi di qualsiasi tema ed argomento a favore di soggetti pubblici e privati, sul territorio nazionale e internazionale quali meeting di carattere culturale, aziendale, scientifico e sociale, cerimonie, concerti, manifestazioni, eventi sportivi, spettacoli teatrali, manifestazioni culturali in genere;
Ogni attività di ricerca e di sperimentazione studio e consulenza, direttamente o indirettamente connesse all'oggetto sociale, nonché l’attività di gestione tecnico-manutentiva di impianti connessi e strumentali all'oggetto sociale;
Attività di recupero energetico con conseguente produzione e vendita di calore ed energia elettrica, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
Essa potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, che saranno ritenute dall’organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell’oggetto sociale.
Essa potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, ma non a fini di collocamento, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.
Articolo 3
Sede
La sede legale della società è in Castelbuono (PA) Via________.
L'organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, succursali, filiali, agenzie ed uffici amministrativi senza stabile rappresentanza; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie.

Articolo 4
Durata
La società ha durata fino al 31/12/2044 ed alla scadenza si intenderà prorogata di anno in anno qualora non sia stata precedentemente manifestata la volontà di scioglimento dall'Assemblea dei soci.
Articolo 5
Capitale
Il capitale sociale è di Euro 800,00, diviso in quote ai sensi di legge e può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura. Possono essere inoltre conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica compresi la prestazione d’opera o di servizi a favore della società e con osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.
Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.. Gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, salvo il diritto di recesso a norma di legge.
Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifica del capitale sociale.
La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
Articolo 6
Domiciliazione
Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. E’ onere dei soci, degli amministratori e dei sindaci o revisori, comunicare alla società anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail; in mancanza, non sarà possibile l'utilizzazione di tali forme di comunicazione.
Articolo 7
Trasferimento delle partecipazioni
Le quote sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, solo verso i soci, in tutti gli altri casi dovranno essere offerte in prelazione agli altri soci.
I trasferimenti per successione legittima o testamentaria sono liberi.
Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non è stata accettata, l’avente causa non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle quote e non potrà alienare le quote con effetto verso la società.

Articolo 8
Recesso
Il diritto di recesso spetta ai soci in tutti i casi previsti dalla legge e con le modalità ivi stabilite.
Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Articolo 9
Esclusione
E' prevista l’esclusione dalla società del socio per le fattispecie di cui all’art.2286 c.c.
L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.
Qualora la società sia composta da due soci, si applica l'ultimo comma dell'art. 2287 c.c.

Articolo 10
Liquidazione delle partecipazioni
Nelle ipotesi previste dagli articoli 8 e 9, il rimborso spetta al socio o ai suoi eredi su una quota del patrimonio sociale in proporzione alla propria partecipazione al capitale.
Il patrimonio della società è determinato dall’organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno in cui si verifica l'evento che dà luogo al rimborso, avendo riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali. In caso di disaccordo, si applica l'art.2473.

Articolo 11
Amministratori
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre amministratori nominati tra i soci.
Agli amministratori si applica il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 c.c.

Articolo 12
Durata della carica, revoca, cessazione
Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.
Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applicano il 2° e 3° comma dell’articolo 2386 c.c.



Articolo 13
Consiglio di amministrazione
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice-presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza od impedimento.
Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro Verbali del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 14
Adunanze del consiglio di amministrazione
Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinchè tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, a titolo di esempio con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi e il revisore se nominati.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Articolo 15
Poteri dell’organo amministrativo
All’organo amministrativo sono riservati tutti i poteri per l’amministrazione della società sia ordinari che straordinari. E' comunque riservato all'Assemblea dei soci di limitare nell'importo e nella specie i poteri dei singoli amministratori; in tal caso la deliberazione che dispone tale limitazione dovrà essere depositata presso il Registro delle Imprese.
Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, salvi i limiti di legge, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art.2381 c.c.
Nel caso di nomina di più amministratori non costituenti Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.
Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.
Qualora l’amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all’operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull’opposizione sono i soci.
Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. In seno al Consiglio di Amministrazione potrà procedersi anche alla nomina di uno o più amministratori delegati.

Articolo 16
Rappresentanza
L’Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.
In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza od impedimento, al vice presidente, se nominato. Agli amministratori delegati, se nominati, spetta la rappresentanza della società, nei limiti dei poteri loro delegati.
Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.
Potrà essere attribuita la rappresentanza ai direttori generali eventualmente nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 17
Compensi degli amministratori
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.
In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 18
Decisioni dei soci
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o uno o più soci sottopongono alla loro approvazione.

Articolo 19
Diritto di voto
Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale, salvo i casi in cui il presente statuto stabilisce diversamente.

Articolo 20
Assemblea
Di regola le decisioni riservate dall’atto costitutivo o dalla legge ai soci, compresa la nomina degli amministratori, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.
In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l’assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.
L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge, entro il maggior termine di legge.
L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, a titolo esemplificativo con lettera raccomandata, anche a mano, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell’adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.
Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita nel caso di cui all'art.2479 bis 5° comma.

Articolo 21
Svolgimento dell'assemblea
L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età, nel caso di nomina di più amministratori. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
Il presidente dell'assemblea è investito dei poteri di cui all'art.2371.
L’assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
1 che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, che provvederanno alla formazione del verbale, dovendosi ritenere svolta in tale luogo l'assemblea;
2 che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3 che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
4 che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 22
Deleghe
Ogni socio può farsi rappresentare anche da non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l’indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.
Se la delega viene conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per la seconda convocazione. E’ ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, dipendenti non soci, sindaci o revisori, se nominati.

Articolo 27
Quorum costitutivi e deliberativi
L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con i quorum previsti dalla legge o con quelli eventualmente diversi previste dal presente statuto.
Per deliberare lo scioglimento anticipato, occorre il consenso della maggioranza assoluta del capitale sociale.
Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospeso, le partecipazioni dei soci presenti in assemblea vengono tutte computate sia per il quorum costitutivo che per il quorum deliberativo.


Articolo 23
Bilancio e utili
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota da destinare a riserva legale, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, salva diversa decisione dei soci.
Per la modifica dei criteri di ripartizione degli utili, occorrerà decisione unanime dei soci.

Articolo 24
Scioglimento e liquidazione
La società si scioglie per le cause previste dalla legge; la liquidazione è regolata dalla legge.

Articolo 25
Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.
La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell’arbitro.
L’arbitro dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina in via irrituale secondo equità e le sue risoluzioni e determinazioni vincoleranno le parti. L’arbitro determinerà come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza assoluta del capitale.

Articolo 26
Disposizioni applicabili
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel C.C. e alle Leggi speciali vigenti in materia.
Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di ………. fogli per ………. intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore…..……

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