COSTITUZIONE
DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
REPUBBLICA
ITALIANA
L'anno
duemilaquattordici, del giorno 1 del mese di settembre a Castelbuono.
Avanti me dottor Rossi Mario notaio alla sede di Castelbuono,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo, sono
presenti i signori:
Franco
Rita, nata a Pollina il 18/09/1971 residente a Castelbuono in c/da
Panarello c.f. FRNRTI71P58G797B
Di
Gangi Valeria, nata a Petralia Sottana il 02/05/1987 residente a
Castelbuono in via A. Montinari 9, c.f. DGNVLR87E42G511J
Gullo
Alessandra, nata a Petralia Sottana il 26/08/1977 residente a
Caccamo C/da Canalicchio n.49, c.f.GLLLSN77M66G511T;
Fesi
Vincenzo, nato a Messina il 25/06/1974 residente a Castelbuono C/da
Vinzeria , c.f.FSEVCN74H25F158F
Di
Vuono Daniele, nato a Palermo il 25/09/1976 residente a Castelbuono
in via San Paolo N. 54 c.f. DVNDNL77P25G273T
Di
Gangi Alessia, nata a Cefalù il 21/03/1990 residente a Castelbuono
in via Conceria n. 107 c.f. DGNLSS90C61C421P.
Aiosa
Giovanna, nata a Castelbuono il 07/01/1972 residente a Castelbuono in
Via Giovanni Falcone. c.f. SAIGNN72A47C067H
Restivo
Dario, nato a Cefalù il 13/06/1993 residente Castelbuono in via
Garibaldi n° 61, c.f. RSTDRA93H13C421J
Comparenti
della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali
convengono quanto segue.
I
signori Di Gangi Valeria, Franco Rita, Gullo Alessandra, Fesi
Vincenzo, Di Vuono Daniele, Di Gangi Alessia, Aiosa Giovanna,
Restivo Dario, cittadini
italiani, i sensi dell’articolo
2463-bis
del
codice civile, costituiscono una società a responsabilità limitata
semplificata sotto la denominazione “CASTELBUONO AMBIENTE
S.R.L.S.”, con sede in Castelbuono Via________________.
Ai
soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi
dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione, i comparenti
dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in Castelbuono
via________________.
Il
capitale sociale è di Euro 800.00 (ottocento),
la durata è fissata in anni trenta e la società ha per oggetto
l'art. 2 dello Statuto allegato al presente atto con la denominazione
“Allegato A”.
L’amministrazione
della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei
soci.
Le
finalità e l'organizzazione della società sono stabilite dalle
norme contenute nello statuto che, debitamente sottoscritto ai sensi
di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A",
così da formarne parte integrante e sostanziale.
Il
capitale sociale, pari complessivamente ad Euro 800.00 (ottocento)
è stato sottoscritto dai soci in parti uguali tra di loro.
A
norma dell'art.11 dell'allegato statuto sociale, i soci nominano fino
a revoca un Consiglio di Amministrazione composto da tre
amministratori nominati nelle persone dai signori: Fesi Vincenzo,
Franco Rita, Di Vuono Daniele, designando quale Presidente la signora
Franco Rita e quale Vice Presidente il signor Di Vuono Daniele.
Firmato:
Rita Franco
Daniele
Di Vuono
Vincenzo
Fesi
Valeria
Di Gangi
Alessia
Di Gangi
Dario
Restivo
Giovanna
Aiosa
Alessandra
Gullo
ALLEGATO
"A"
STATUTO
CASTELBUONO AMBIENTE SRLS
Articolo
1
Denominazione
La
società è denominata "CASTELBUONO
AMBIENTE S.R.L.S.".
Articolo
2
Oggetto
Attività
di gestione dei servizi per l’ecologia e l’ambiente e i servizi
idrici, compresa la gestione dei servizi pubblici locali inerenti
l’igiene urbana ed ambientale e i servizi idrici integrati;
Attività
di gestione degli impianti per l’ecologia e l’ambiente e i
servizi idrici, compresa la gestione di impianti di smaltimento ,
recupero, stoccaggio di rifiuti solidi di qualsiasi natura, sia
pubblici che privati;
Attività
di trasporto e di conferimento dei rifiuti di qualsiasi genere, da o
verso impianti di recupero, trattamento o smaltimento;
Noleggio
di mezzi, macchine e attrezzature per i servizi di l’igiene urbana
ed ambientale, a favore di soggetti pubblici e privati;
Noleggio
di impianti, macchinari e attrezzature per l’ecologia e l’igiene
urbana ed ambientale, sia per conto delle pubbliche amministrazione
che dei privati;
Attività
di commercializzazione di impianti, macchine ed attrezzature di
qualsiasi natura, per l’ecologia, i servizi di igiene urbana ed
ambientale, i servizi idrici integrati;
Attività
di progettazione e realizzazione di impianti per l’ecologia,
l’igiene urbana ed ambientale e i servizi idrici, o bene connesso o
strumentale alle predette attività';
Attività
di consulenza verso enti pubblici e privati per la redazione di
piani, studi, seminari, convegni, corsi di formazione di qualsiasi
tipo, attività di comunicazione sociale, pubblicizzazione delle
predette attività;
Organizzazione
di eventi di qualsiasi tema ed argomento a favore di soggetti
pubblici e privati, sul territorio nazionale e internazionale quali
meeting di carattere culturale, aziendale, scientifico e sociale,
cerimonie, concerti, manifestazioni, eventi sportivi, spettacoli
teatrali, manifestazioni culturali in genere;
Ogni
attività di ricerca e di sperimentazione studio e consulenza,
direttamente o indirettamente connesse all'oggetto sociale, nonché
l’attività di gestione tecnico-manutentiva di impianti connessi e
strumentali all'oggetto sociale;
Attività
di recupero energetico con conseguente produzione e vendita di calore
ed energia elettrica, nei limiti e con le modalità previsti dalla
normativa vigente;
Essa
potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, che saranno ritenute
dall’organo amministrativo necessarie od utili per il
raggiungimento dell’oggetto sociale.
Essa
potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, ma non a fini
di collocamento, interessenze e partecipazioni in altre società o
imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.
Articolo
3
Sede
La
sede legale della società è in Castelbuono (PA) Via________.
L'organo
Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità
locali operative, succursali, filiali, agenzie ed uffici
amministrativi senza stabile rappresentanza; spetta invece ai soci
deliberare l'istituzione di sedi secondarie.
Articolo
4
Durata
La
società ha durata fino al 31/12/2044
ed alla scadenza si intenderà prorogata di anno in anno qualora non
sia stata precedentemente manifestata la volontà di scioglimento
dall'Assemblea dei soci.
Articolo
5
Capitale
Il
capitale sociale è di Euro 800,00,
diviso in quote ai sensi di legge e può essere aumentato anche
mediante conferimenti in natura. Possono essere inoltre conferiti
tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione
economica compresi la prestazione d’opera o di servizi a favore
della società e con osservanza delle disposizioni di legge al
riguardo.
Per
le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano
gli articoli 2481 e seguenti del c.c.. Gli aumenti del capitale
possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di
nuova emissione a terzi, salvo il diritto di recesso a norma di
legge.
Le
partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura
non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di
costituzione che di modifica del capitale sociale.
La
società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a
titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel
rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a
quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
Articolo
6
Domiciliazione
Il
domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore,
se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che
risulta dai libri sociali. E’ onere dei soci, degli amministratori
e dei sindaci o revisori, comunicare alla società anche il numero di
telefax e l'indirizzo e-mail; in mancanza, non sarà possibile
l'utilizzazione di tali forme di comunicazione.
Articolo
7
Trasferimento
delle partecipazioni
Le
quote sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, solo verso i
soci, in tutti gli altri casi dovranno essere offerte in prelazione
agli altri soci.
I
trasferimenti per successione legittima o testamentaria sono liberi.
Fino
a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non è
stata accettata, l’avente causa non sarà iscritto nel libro dei
soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri
diritti amministrativi inerenti alle quote e non potrà alienare le
quote con effetto verso la società.
Articolo
8
Recesso
Il
diritto di recesso spetta ai soci in tutti i casi previsti dalla
legge e con le modalità ivi stabilite.
Dell'esercizio
del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei
soci.
Articolo
9
Esclusione
E'
prevista l’esclusione dalla società del socio per le fattispecie
di cui all’art.2286 c.c.
L'esclusione
deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze
non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione
deve essere decisa.
Qualora
la società sia composta da due soci, si applica l'ultimo comma
dell'art. 2287 c.c.
Articolo
10
Liquidazione
delle partecipazioni
Nelle
ipotesi previste dagli articoli 8 e 9, il rimborso spetta al socio o
ai suoi eredi su una quota del patrimonio sociale in proporzione alla
propria partecipazione al capitale.
Il
patrimonio della società è determinato dall’organo
amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se
nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione
riferito al giorno in cui si verifica l'evento che dà luogo al
rimborso, avendo riguardo alla consistenza patrimoniale della società
e alle sue prospettive reddituali. In caso di disaccordo, si applica
l'art.2473.
Articolo
11
Amministratori
La
società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto
da tre amministratori nominati tra i soci.
Agli
amministratori si applica il divieto di concorrenza di cui
all'art.2390 c.c.
Articolo
12
Durata
della carica, revoca, cessazione
Gli
amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il
periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono
rieleggibili.
La
cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto
dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato
ricostituito.
Salvo
quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell’esercizio
vengono a mancare uno o più amministratori (purché non
rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o
la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri
provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano
in carica sino alla prossima assemblea.
Nel
caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi
causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o
la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applicano
il 2° e 3° comma dell’articolo 2386 c.c.
Articolo
13
Consiglio
di amministrazione
Qualora
non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il
consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente
ed un vice-presidente che sostituisce il presidente nei casi di
assenza od impedimento.
Le
decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto
favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non
computandosi le astensioni.
Le
decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio
nel libro Verbali del Consiglio di Amministrazione.
Articolo
14
Adunanze
del consiglio di amministrazione
Il
presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine
del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinchè tutti gli
amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da
trattare.
La
convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli
amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con
qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto
ricevimento, a titolo di esempio con lettera raccomandata, fax o
messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto
al domicilio risultante dai libri sociali, almeno tre giorni prima
dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della
riunione, nonché l'ordine del giorno.
Il
consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè
in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione
Europea.
Le
adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche
senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri
in carica ed i sindaci effettivi e il revisore se nominati.
Per
la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, si
richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in
carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei
voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende
respinta.
Articolo
15
Poteri
dell’organo amministrativo
All’organo
amministrativo sono riservati tutti i poteri per l’amministrazione
della società sia ordinari che straordinari. E' comunque riservato
all'Assemblea dei soci di limitare nell'importo e nella specie i
poteri dei singoli amministratori; in tal caso la deliberazione che
dispone tale limitazione dovrà essere depositata presso il Registro
delle Imprese.
Nel
caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare
tutti o parte dei suoi poteri, salvi i limiti di legge, ad un
comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad
uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso
si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e
sesto dell'art.2381 c.c.
Nel
caso di nomina di più amministratori non costituenti Consiglio di
Amministrazione, al momento della nomina i poteri di amministrazione
possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente
o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono
essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In
mancanza di qualsiasi precisazione, detti poteri si intendono
attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.
Nel
caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non
possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda
necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.
Qualora
l’amministrazione sia affidata disgiuntamente a più
amministratori, in caso di opposizione di un amministratore
all’operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere
sull’opposizione sono i soci.
Possono
essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento
di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. In
seno al Consiglio di Amministrazione potrà procedersi anche alla
nomina di uno o più amministratori delegati.
Articolo
16
Rappresentanza
L’Amministratore
Unico ha la rappresentanza della società.
In
caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza
della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione
ed, in sua assenza od impedimento, al vice presidente, se nominato.
Agli amministratori delegati, se nominati, spetta la rappresentanza
della società, nei limiti dei poteri loro delegati.
Nel
caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della
società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo
stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri
di amministrazione.
Potrà
essere attribuita la rappresentanza ai direttori generali
eventualmente nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti.
Articolo
17
Compensi
degli amministratori
Agli
amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni
del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli
amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un
compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché
determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare
l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.
In
caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il
loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al
momento della nomina.
Articolo
18
Decisioni
dei soci
I
soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla
legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più
amministratori o uno o più soci sottopongono alla loro approvazione.
Articolo
19
Diritto
di voto
Hanno
diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci almeno cinque
giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Il
voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua
partecipazione al capitale, salvo i casi in cui il presente statuto
stabilisce diversamente.
Articolo
20
Assemblea
Di
regola le decisioni riservate dall’atto costitutivo o dalla legge
ai soci, compresa la nomina degli amministratori, devono essere
adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea deve essere
convocata dall’organo amministrativo anche fuori dalla sede
sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro
dell'Unione Europea.
In
caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro
inattività, l’assemblea può essere convocata dal collegio
sindacale, se nominato, o anche da un socio.
L'assemblea
per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una
volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale, o, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge, entro
il maggior termine di legge.
L'assemblea
viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito
successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello
fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la
prova dell’avvenuto ricevimento, a titolo esemplificativo con
lettera raccomandata, anche a mano, fax o messaggio di posta
elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio
risultante dai libri sociali.
Nell'avviso
di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Nell’avviso
di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda
convocazione, per il caso in cui nell’adunanza prevista in prima
convocazione l’assemblea non risulti legalmente costituita;
comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime
maggioranze previste per la prima convocazione.
Anche
in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa
regolarmente costituita nel caso di cui all'art.2479 bis 5° comma.
Articolo
21
Svolgimento
dell'assemblea
L'assemblea
è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o
dall'amministratore più anziano di età, nel caso di nomina di più
amministratori. In caso di assenza o di impedimento di questi,
l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
Il
presidente dell'assemblea è investito dei poteri di cui
all'art.2371.
L’assemblea
dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video
collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere
dato atto nei relativi verbali:
1 che
siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, che
provvederanno alla formazione del verbale, dovendosi ritenere svolta
in tale luogo l'assemblea;
2 che
sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità
e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento
dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3 che
sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente
gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
4 che
sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed
alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,
nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
In
tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione
dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
Articolo
22
Deleghe
Ogni
socio può farsi rappresentare anche da non socio per delega scritta,
che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere
specificato il nome del rappresentante con l’indicazione di
eventuali facoltà e limiti di subdelega.
Se
la delega viene conferita per la singola assemblea, ha effetto anche
per la seconda convocazione. E’ ammessa anche una delega a valere
per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
La
rappresentanza non può essere conferita ad amministratori,
dipendenti non soci, sindaci o revisori, se nominati.
Articolo
27
Quorum
costitutivi e deliberativi
L'assemblea
è regolarmente costituita e delibera con i quorum previsti dalla
legge o con quelli eventualmente diversi previste dal presente
statuto.
Per
deliberare lo scioglimento anticipato, occorre il consenso della
maggioranza assoluta del capitale sociale.
Nei
casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di
voto è sospeso, le partecipazioni dei soci presenti in assemblea
vengono tutte computate sia per il quorum costitutivo che per il
quorum deliberativo.
Articolo
23
Bilancio
e utili
Gli
esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Gli
utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota da destinare a
riserva legale, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle
rispettive quote di partecipazione, salva diversa decisione dei soci.
Per
la modifica dei criteri di ripartizione degli utili, occorrerà
decisione unanime dei soci.
Articolo
24
Scioglimento
e liquidazione
La
società si scioglie per le cause previste dalla legge; la
liquidazione è regolata dalla legge.
Articolo
25
Clausola
compromissoria
Qualsiasi
controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la
società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al
rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede
l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere
risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nel cui
circondario ha sede la società.
La
sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell’arbitro.
L’arbitro
dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina in via irrituale
secondo equità e le sue risoluzioni e determinazioni vincoleranno le
parti. L’arbitro determinerà come ripartire le spese
dell’arbitrato tra le parti.
Sono
soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie
promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle
promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti
disponibili relativi al rapporto sociale.
La
soppressione della presente clausola compromissoria deve essere
approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due
terzi del capitale sociale. Le modifiche del contenuto della presente
clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci
con la maggioranza assoluta del capitale.
Articolo
26
Disposizioni
applicabili
Per
quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa
riferimento alle disposizioni contenute nel C.C. e alle Leggi
speciali vigenti in materia.
Il
presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto
di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
Richiesto,
io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici
da persona di mia fiducia e composto di ………. fogli per ……….
intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo
ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore…..……
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